Professione

“L’Insegnamento della Religione Cattolica è una disciplina scolastica a tutti gli effetti. Non è mossa da finalità catechistiche, ma si qualifica come proposta culturale offerta a tutti, credenti e non.”

Procedura

  1. Scaricare i moduli “curriculum_IRC” e “presentazione_referenze” e salvarli sul proprio pc: si tratta di pdf editabili.
  2. Compilare seguendo le indicazioni riportate nelle rubriche.
  3. Inviarli, insieme a tutti gli allegati richiesti a: scuola.irc@diocesi.re.it.
  4. Al ricevimento del materiale l’ufficio attribuirà un numero di protocollo, comunicandolo in risposta agli interessati, che avranno in questo modo la comunicazione ufficiale di avvenuta ricezione corretta.
  5. Una commissione del consiglio direttivo esaminerà le documentazioni inviate e, secondo la necessità, convocherà i candidati per un primo colloquio attitudinale e di conoscenza.

Fermo restando l’imprescindibile necessità di essere in possesso dei titoli di studio abilitanti l’IRC, per i candidati residenti nella nostra diocesi e in quelle limitrofe, potranno essere prese in considerazione anche le candidature di coloro che stanno ancora conseguendo il titolo, purché siano regolarmente iscritti nell’anno in corso ad un ISSR conferente la Laurea Magistrale in Scienze Religiose o a un Istituto Teologico conferente il Baccalaureato in Sacra Teologia e che hanno superato un congruo numero di esami.
Per i residenti nelle altre diocesi, è invece necessario essere in possesso dei titoli di studio previsti (vedi sotto).

Titoli di Studio

Scarica le Norme Diocesane per l’assegnazione dell’insegnamento della Religione Cattolica agli insegnati specialisti.

Norme Diocesane

Iter

Scarica la procedura per candidarti alla professione.

Iter per Candidarsi

ANGOLO GIURIDICO

Intesa 2012

Scarica il Testo dell’Intesa 2012

Testo dell'Intesa

Normativa Canonica

Normativa Canonica (canoni 804-805) Vedi Verona

Il testo di riferimento è il Codice di Diritto Canonico (CIC) promulgato il 25 gennaio 1983 da Sua Santità Giovanni Paolo II.

Tale testo si occupa in modo piuttosto sintetico dell’Insegnamento della Religione Cattolica, fissandone la regolamentazione attraverso due soli canoni (804-805): esso infatti si limita a proporre dei parametri generali in quanto tale normativa dev’essere in grado di interagire coi diversi ordinamenti civili dei vari Paesi in cui l’Insegnamento della Religione Cattolica è disciplina di insegnamento scolastico.

Canone 804:
§ 1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Canone 805:
È diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
Come risulta evidente, il Diritto Canonico sancisce in modo inequivocabile la titolarità del diritto di nomina degli Insegnanti di Religione, che spetta all’Ordinario.